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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.01. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3772

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/01/2017  [ apri ]
5.01.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 6.
(Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica).

  1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 93 è inserito il seguente:
  «Art. 3-bis. – (Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica). – 1. In caso di condanna, anche non definitiva, per atti riconducibili al reato di cui agli articoli 581 e 582, secondo comma, del codice penale, consumato o tentato, nell'ambito di violenza domestica di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto nonché per il delitto di incesto di cui all'articolo 564 del codice penale, per i delitti contro l'assistenza familiare di cui agli articoli 571 e 572 del codice penale, per i delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale di cui al capo I del titolo XII del libro secondo del codice penale, per i delitti contro la personalità individuale di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, per i delitti contro la libertà personale di cui alla sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, nonché per i delitti contro la libertà morale di cui alla sezione III del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima, il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione:
   a) nel caso in cui l'autore dei reati di cui al presente comma, assegnatario di alloggio pubblico, sia convivente con la vittima al momento dei fatti contestati, il soggetto decade dall'assegnazione ed il Comune o l'ente gestore, sentiti i servizi sociali territoriali competenti, valuta l'opportunità della riassegnazione immediata o subentro nel contratto a favore della vittima, o di altro assegnatario del contratto, o di altro familiare convivente al momento dei fatti e meritevole di tutela;
   b) nel caso in cui l'autore dei reati di cui al presente comma, assegnatario di alloggio pubblico non sia convivente con la vittima al momento dei fatti, il soggetto decade dall'assegnazione ed il Comune o l'ente gestore, sentiti i servizi sociali territoriali competenti, valuta l'opportunità di prevedere la riassegnazione o il subentro nel contratto di altre persone assegnatarie del contratto o conviventi al momento dei fatti e meritevoli di tutela.

  In ogni caso è fatto divieto ai nuovi assegnatari dell'alloggio pubblico di dare ospitalità all'autore dei reati di cui al presente comma, condannato anche in via non definitiva.

  2. La disposizione del comma 1 si applica anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti e, ove sussistano indifferibili esigenze di tutela della persona offesa o, in caso di morte di quest'ultima, a favore di un altro convivente, nei casi di allontanamento dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale, di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 384-bis del codice di procedura penale e dell'adozione di un ordine di protezione ai sensi degli articoli 342-bis e seguenti del codice civile.
  3. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in conformità alle disposizioni dei commi 1 e 2».