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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.02. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3772

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/01/2017  [ apri ]
1.02.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 577 del codice penale).

  1. All'articolo 577 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, numero 1), dopo le parole: «il discendente» sono aggiunte le seguenti: «o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro la parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente»;
   b) al secondo comma dopo le parole: «il coniuge» sono inserite le seguenti: «divorziato, la parte dell'unione civile ove cessata,».