1.02.(nuova formulazione)
approvato
Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 577 del codice penale).
1. All'articolo 577 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 1), dopo le parole: «il discendente» sono aggiunte le seguenti: «o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro la parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente»;
b) al secondo comma dopo le parole: «il coniuge» sono inserite le seguenti: «divorziato, la parte dell'unione civile ove cessata,».
Giuliani Fabrizia,
Verini Walter,
Ermini David,
Morani Alessia,
Rossomando Anna,
Berretta Giuseppe,
Tartaglione Assunta,
Amoddio Sofia,
Bazoli Alfredo,
Mattiello Davide,
Iori Vanna,
Rostan Michela,
Pini Giuditta,
Guerini Giuseppe,
Campana Micaela,
Leva Danilo,
Magorno Ernesto,
Greco Maria Gaetana,
Zan Alessandro,
Fabbri Marilena