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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.01. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3772

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/01/2017  [ apri ]
1.01.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Sostegno psicologico).

  1. I figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti o maggiorenni fino all'età di ventisei anni, del coniuge, del convivente o da persona legata da relazione affettiva vittima del reato di cui agli articoli 575 e 577, secondo comma, del codice penale e i componenti la famiglia affidataria hanno diritto al sostegno psicologico gratuito da parte dello Stato per il tempo che si rende necessario.