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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.010. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3772

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/01/2017  [ apri ]
5.010.(nuova formulazione)
approvato

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di assistenza medico-psicologica).

  1. A favore dei figli superstiti di vittime del reato di cui all'articolo 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, n. 1) e secondo comma, del codice penale, è assicurata una assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del servizio sanitario nazionale, per tutto il tempo occorrente al recupero ed al mantenimento del loro equilibrio psicologico. I medesimi soggetti sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.