Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 577 del codice penale).
1. All'articolo 577 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 1), dopo le parole: «il discendente» sono aggiunte le seguenti: «o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro la parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente»;
b) al secondo comma dopo le parole: «il coniuge» sono inserite le seguenti: «divorziato, la parte dell'unione civile ove cessata,».