Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni).
1. I figli, rimasti orfani a seguito rimasti orfani a seguito di delitto compiuto ai danni del genitore, da parte del coniuge, del convivente o da persona legata da relazione affettiva, hanno diritto all'assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private ai sensi della legge 10 giugno 1997, n. 285 e della legge 12 marzo 1999, n. 68, con precedenza su ogni altra categoria indicata dalle medesime leggi.