Al comma 1, capoverso le parole da: i figli minorenni fino a: del codice penale sono sostituite dalle seguenti: i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti privi di un ambiente familiare idoneo a seguito di omicidio commesso in danno del genitore del coniuge, anche legalmente separato, dal convivente o da persona legata, anche in passato, da coniugio o relazione affettiva.