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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.03. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3772

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/01/2017  [ apri ]
5.03.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Anticipazione della dichiarazione di assenza e di morte presunta).

  1. Il giudice tutelare, nel caso di sospensione o revoca della responsabilità genitoriale valutate le circostanze, nell'interesse dei figli minorenni o maggiorenni interdetti giudizialmente, sottoposti a tutela o ad amministrazione di sostegno, può per loro conto presentare domanda, secondo quanto disposto dalla legge, per la dichiarazione di assenza di cui al Capo I del codice civile e/o di morte presunta di cui al Capo II del codice civile dell'altro genitore.