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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.02. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3772

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/01/2017  [ apri ]
5.02.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Cambio del cognome paterno per gli orfani di femminicidio).

  1. Il giudice penale, in caso di condanna definitiva del padre per femminicidio, su richiesta dei figli di età superiore ai 14 anni, può disporre il cambio del cognome paterno in favore di quello materno per indegnità del genitore e la trascrizione della decisione negli atti dello stato civile a norma dell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2012, 54, dichiara inoltre l'esenzione fiscale degli atti che ne conseguono a norma dell'articolo 93 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e successive modifiche.
  2. Il giudice tutelare, nei casi di femminicidio con morte o irreperibilità dell'autore del reato, nell'interesse dei figli della vittima, minorenni o maggiorenni interdetti giudizialmente o sottoposti a tutela o ad amministrazione di sostegno, può presentare domanda per il cambio del cognome a norma dell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2012, 54. Non si applicano al presente comma le disposizioni di cui agli articoli 90, 91 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e successive modifiche. Il prefetto verificata l'istanza provvede senza indugio sulla domanda. Al cambio di cognome di cui al presente comma si applicano inoltre le esenzioni fiscali previste dall'articolo 93 e le disposizioni di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e successive modifiche.