Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Sostegno psicologico).
1. I figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti o maggiorenni fino all'età di ventisei anni, del coniuge, del convivente o da persona legata da relazione affettiva vittima del reato di cui agli articoli 575 e 577, secondo comma, del codice penale e i componenti la famiglia affidataria hanno diritto al sostegno psicologico gratuito da parte dello Stato per il tempo che si rende necessario.