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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.54. in Assemblea riferita al C. 3772-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/03/2017  [ apri ]
6.54.(testo modificato nel corso della seduta)
approvato

  Al comma 1, capoverso comma 1-quater, sostituire le parole: Quando procede con le seguenti: Con la richiesta di rinvio a giudizio o di giudizio immediato.

  Conseguentemente, dopo il capoverso comma 1-quater, aggiungere il seguente:
   1-quinquies. Quando pronuncia sentenza di condanna per il delitto di omicidio, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1) e secondo comma, del codice penale, il giudice condanna al pagamento in favore dei soggetti di cui al comma 1-ter di una somma di denaro pari a quanto percepito dal condannato, a titolo di indennità una tantum ovvero a titolo di pensione di reversibilità o indiretta, sino alla data della sospensione di cui al comma 1-bis.

6.54.

  Al comma 1, capoverso comma 1-quater, sostituire le parole: Quando procede con le seguenti: Con la richiesta di rinvio a giudizio o di giudizio immediato.

  Conseguentemente, dopo il capoverso comma 1-quater, aggiungere il seguente:
   1-quinquies. Quando pronuncia sentenza di condanna per il delitto di omicidio, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1) e secondo comma, del codice penale, il giudice dispone la restituzione in favore dei soggetti di cui al comma 1-ter delle somme percepite dal condannato, a titolo di indennità una tantum ovvero a titolo di pensione di reversibilità o indiretta, sino alla data della sospensione di cui al comma 1-bis.