stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.50. in Assemblea riferita al C. 3772-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/03/2017  [ apri ]
5.50.

  Al comma 2, sostituire il capoverso Art. 537-bis, con il seguente:
  Art. 537-bis(Indegnità a succedere). – 1. Quando il giudice pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall'articolo 463 del codice civile, opera automaticamente l'indegnità a succedere.