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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.050. in Assemblea riferita al C. 3772-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/03/2017  [ apri ]
5.050.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Diritto al collocamento obbligatorio in favore di figli superstiti di crimini domestici).

  1. I figli minori, al compimento della maggiore età, o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore, dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza hanno diritto al collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, ed alle altre vigenti disposizioni in materia, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli.