Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Diritto al collocamento obbligatorio in favore di figli superstiti di crimini domestici).
1. I figli minori, al compimento della maggiore età, o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore, dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza hanno diritto al collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, ed alle altre vigenti disposizioni in materia, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli.