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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.050. in Assemblea riferita al C. 3772-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/03/2017  [ apri ]
10.050.(testo così modificato nel corso della seduta)
approvato

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 11.
(Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica).

  1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è aggiunto il seguente:
  «Art. 3-bis.(Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica). – 1. In caso di condanna, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati consumati o tentati di cui agli articoli 564, 572, 575, 578, 582 e 583, 584, 605, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-sexies, 609-octies del codice penale, commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio, di unione civile o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto della coobitazione, anche in passato, con la vittima, il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione; in tal caso le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella titolarità del contratto.
  3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nella regolamentazione dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in conformità alla presente disposizione.

10.050.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 11.
(Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica).

  1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è aggiunto il seguente:
  «Art. 3-bis.(Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica). – 1. In caso di condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli articoli 564, 572, 575, 578, 582, 583, 584, 605, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-sexies, 609-octies del codice penale, commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio, di unione civile o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima, il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione; in tal caso le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella titolarità del contratto.
  2. La disposizione del comma 1 si applica altresì anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, nei casi di allontanamento dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale, di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 384-bis del codice di procedura penale e dell'adozione di un ordine di protezione ai sensi degli articoli 342-bis e seguenti del codice civile.
  3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nella regolamentazione dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in conformità alla presente disposizione.