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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.200. in Assemblea riferita al C. 3772-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/03/2017  [ apri ]
1.200.
approvato

  All'articolo 1, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 10, comma 3.

  Conseguentemente, all'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: superstiti con le seguenti: minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti e aggiungere in fine le seguenti parole:, con esenzione dei beneficiari dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica;
   al comma 1, sopprimere il secondo periodo;
   dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 64.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 10, comma 3.
  1-ter. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è incrementato di 64.000 euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 10, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: nonché alla copertura delle spese relative alla loro assistenza psicologica, farmaceutica e sanitaria;
   al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Lo schema del regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario;
   al comma 3 sostituire le parole: di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di cui agli articoli 1, comma 1-bis, e 8, comma 1-bis, nonché di cui al comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a 2.074.000 euro e le parole: l'accantonamento relativo al medesimo Ministero con le seguenti:, quanto a 2.064.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e quanto a 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4 bis, del Regolamento