All'articolo 7 apportare le seguenti modificazioni:
sopprimere il comma 1;
al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: In attuazione degli articoli 8 e 9 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, lo Stato, le regioni e le autonomie locali, secondo le rispettive attribuzioni:;
al comma 2, lettera a), sostituire le parole: promuovono e sviluppano con le seguenti: possono promuovere e sviluppare;
al comma 2, lettera c), sostituire la parola: incentivano con la seguente: favoriscono e le parole: orfani di cui alla presente legge con le seguenti: orfani per crimini domestici;
al comma 2, lettera d), sostituire le parole: orfani di cui alla presente legge con le seguenti: orfani per crimini domestici, nei limiti delle risorse a tal fine destinate ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2;
aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 2, lettera d), all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.