Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Esenzione fiscale).
1. I figli minori di età o economicamente non autosufficienti, rimasti orfani di un genitore a seguito del reato di cui all'articolo 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale, che succedano per eredità o ad altro titolo nella proprietà di uno o più immobili a seguito del medesimo reato, sono esentati dal pagamento delle imposte, tributi o tariffe comunque denominati relativi all'immobile, fino al raggiungimento della autosufficienza economica. Fino a tale data non è eseguibile alcuna procedura esecutiva relativa all'immobile e sono sospese le procedure esecutive già in corso.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.