stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.051. in Assemblea riferita al C. 3772-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/03/2017  [ apri ]
10.051.
approvato

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 11.
(Cambio del cognome per orfani di vittime di crimini domestici).

  1. I figli della vittima del reato di cui all'articolo 575 del codice penale, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma del codice penale, possono chiedere la modificazione del proprio cognome, ove coincidente con quello del genitore condannato anche in via non definitiva.
  2. Ai fini del comma 1, la domanda di modificazione del cognome per indegnità del genitore è presentata, a norma dell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni, personalmente dal figlio maggiorenne o dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare, del figlio minorenne.
  3. Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo, sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dell'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario, con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire.
  4. In deroga agli articoli 90, 91 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni, il prefetto, ricevuta la domanda autorizza il richiedente a far affiggere all'albo pretorio del comune di nascita o di sua attuale residenza un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di dieci giorni consecutivi, trascorsi i quali il prefetto provvede sulla domanda con decreto di autorizzazione alla modificazione del cognome.
  5. Alla modificazione del cognome di cui al presente articolo si applicano le esenzioni fiscali previste dall'articolo 93 e le disposizioni di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
  6. Agli oneri per l'attuazione del presente articolo, valutati in euro 51.200 per l'anno 2017 e in euro 5.120 annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.