1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2011, n. 125, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: Dal giorno del rinvio a giudizio, l'erogazione degli importi dovuti resta sospesa fino alla pubblicazione della sentenza di proscioglimento ovvero assoluzione, anche non passata in giudicato. Dalla sentenza definitiva di proscioglimento sono dovuti gli arretrati dal giorno di maturazione del diritto. Il reo, in seguito a sentenza definitiva di condanna, è tenuto a restituire quanto percepito medio tempore.