Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Norme in materia di diritto di accesso ai servizi di assistenza agli orfani di crimini domestici).
1. In attuazione degli articoli 8 e 9 della direttiva 2012/29/UE, lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono, organizzano e curano l'assistenza, pronta gratuita, delle vittime di reati intenzionali violenti e dei loro familiari, assicurando loro le informazioni necessarie nonché il necessario sostegno psicologico, morale, sanitario, assistenziale, legale e finanziario, attuato da personale specializzato, appositamente formato.
2. Lo Stato e gli enti di cui al comma 1, secondo le rispettive attribuzioni:
a) promuovono e sviluppano presidi e servizi pubblici e gratuiti di informazione e orientamento ai diritti delle vittime e ai servizi organizzati, nonché di assistenza, consulenza e sostegno a favore della vittima in funzione delle sue specifiche necessità, e dell'entità del danno subito, tenendo conto della sua eventuale condizione di particolare vulnerabilità, anche affidandone la gestione alle associazioni riconosciute attive nel settore;
b) favoriscono l'attività delle organizzazioni di volontariato, coordinandola con quella dei servizi pubblici;
c) incentivano sistemi assicurativi adeguati a favore degli orfani di cui alla presente legge;
d) predispongono misure di sostegno allo studio e all'avviamento al lavoro per i figli di vittime crimini domestici;
e) acquisiscono e monitorano l'applicazione delle norme a protezione delle vittime vulnerabili e dei loro familiari, relativamente alle necessità delle vittime e ai tassi di vittimizzazione dei gruppi più deboli al fine di programmare interventi adeguati nel settore anche mediante inchieste e ricerche atte a prevenire la vittimizzazione.