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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.74. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3672

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/04/2016  [ apri ]
2.74.

  Al comma 13, dopo la lettera l), aggiungere le seguenti:
   l-bis) prevedere per i magistrati onorari in servizio da almeno sei anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, la facoltà di optare per il regime di incompatibilità con altre professioni o comunque attività da lavoro dipendente, mediante aspettativa o sospensione per tutta la durata dell'incarico comprensivo di conferme fino al settantesimo anno di età, e conseguentemente prevedere, per chi eserciti la predetta facoltà, l'applicazione del trattamento economico, nonché quello previdenziale, assistenziale, comprensivo di ferie e permessi, e del sistema di guarentigie del magistrato ordinario precedente alla prima qualifica di professionalità, senza comunque alcuna possibilità di carriera nell'ambito della magistratura ordinaria e nell'ambito delle dotazioni previste;
   l-ter) prevedere, per i magistrati di cui alla precedente lettera, una graduazione del trattamento economico in funzione dell'anzianità maturata, nell'ambito delle dotazioni previste, alla medesima data di cui alla lettera i-bis), riferendo il grado massimo alla qualifica di magistrato ordinario precedente alla prima qualifica di professionalità;
   l-quater) prevedere per i magistrati onorari che abbiano esercitato la facoltà di cui alla lettera i-bis), la continuità contributiva nei rispettivi fondi previdenziali ed altresì riscrizione presso il fondo INPS dei magistrati privi di fondo previdenziale;
   l-quinquies) prevedere che la facoltà di cui alla lettera l-bis), sia esercitabile entro un mese dalla conferma di cui all'articolo 2, comma 17, lettera a), numero 1.