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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.42. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3672

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/04/2016  [ apri ]
2.42.

  Al comma 7, lettera c), sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: Nel caso in cui il consiglio giudiziario intenda esprimere un giudizio negativo in ordine all'idoneità, ne dà tempestiva comunicazione al magistrato onorario interessato il quale ha diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti a disposizione del Consiglio giudiziario, il quale, ove lo ritenga, può procedere all'audizione dei magistrato onorario; quest'ultimo ha comunque diritto ad essere ascoltato ove ne taccia espressa richiesta e ha sempre facoltà di presentare atti e memorie scritte fino a sette giorni prima dell'audizione. Durante l'audizione il magistrato onorario ha diritto di farsi assistere da altro magistrato, anche onorario, o da un avvocato.