Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) prevedere che i notai che esercitano le funzioni di magistrato onorario non possano rogitare o concorrere alla formazione di atti da presentare all'ufficio giudiziario al quale appartengono; prevedere che il divieto si applichi anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione, ai soci della società tra professionisti, al coniuge, ai conviventi, ai parenti fino al secondo grado o agli affini entro il primo grado;.