Al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) prevedere che gli avvocati che svolgono la funzione di magistrato onorario non possano, nei successivi cinque anni dalla cessazione dell'incarico, rappresentare, assistere o difendere le parti nei confronti delle quali hanno svolto funzioni giudiziarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b).