Al comma 17, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) disciplinare il regime transitorio dei magistrati onorari in servizio da almeno sei anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di etti all'articolo 1, sulla base dei seguenti criteri:
1) prevedere facoltà di optare per il regime di incompatibilità con altre professioni o comunque attività da lavoro dipendente, se in corso, mediante sospensione o aspettativa per tutta la durata dell'incarico, e conseguentemente prevedere, per chi eserciti la predetta facoltà, la conferma nell'incarico per ulteriori mandati, ciascuno di durata quadriennale, fino al settantesimo anno di età, e l'attribuzione deh compenso in misura fissa e graduata in funzione dell'anzianità;
2) prevedere per i magistrati onorari che la facoltà di cui al numero 1, sia esercitabile entro tre mesi abbiano esercitato la facoltà di cui alla lettera a-bis) n. 1, la continuità contributiva, nell'ambito delle dotazioni previste, nei rispettivi fondi previdenziali ed altresì l'iscrizione presso il fondo INPS dei magistrali privi di fondo previdenziale;
3) prevedere che la facoltà di cui al numero 1 sia esercitabile entro un mese dalla conferma di cui all'articolo 2, comma 17, lettera a), numero 1.