Al comma 17, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) prevedere per i magistrati onorari in servizio da almeno sei anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 un regime transitorio che assicuri, a loro richiesta, previa verifica quadriennale e sospensione o aspettativa legale dalle altre attività lavorative, il rinnovo dei mandati fino all'età di settanta anni con retribuzione fissa e continuità contributiva nei rispettivi fondi previdenziali o l'iscrizione presso il fondo INPS per chi ne è privo prevedendo altresì la possibilità di ricongiungere i contributi già versato presso altri enti o casse private di previdenza.