All'articolo 2, al comma 16, lettera a), n. 1), la frase: prevedere, salvo quanto previsto dal numero 2, che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo possono essere confermati nell'incarico per tre quadrienni è sostituta con la frase: prevedere che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo possono essere confermati nell'incarico per ulteriori quadrienni fino al limite di età di cui al numero 4).