Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:
q1) prevedere per i magistrati onorari in servizio da almeno sei anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi attuativi, un regime transitorio che assicuri loro a richiesta, previa verifica quadriennale e sospensione o aspettativa legale dalle altre attività lavorative, il rinnovo dei mandati, nell'ambito delle dotazioni previste, fino all'età di settanta anni con retribuzione fissa e continuità contributiva nei rispettivi fondi previdenziali o l'iscrizione presso il fondo INPS per chi ne è privo.