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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3672

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/04/2016  [ apri ]
1.1.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: prevedere due figure di giudice ausiliario: il giudice di pace, penale e civile, e il giudice ausiliario di tribunale.

  Conseguentemente:
   sostituire la lettera c) con la seguente: disciplinare i requisiti e le modalità di accesso mediante concorso per titoli ed esami alla magistratura ausiliaria, i titoli preferenziali per la nomina e il tirocinio;
   alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo la incompatibilità nell'intero distretto di corte d'Appello con attività forense, di collaborazione o consulenza a imprese e persone fisiche;
   alla lettera n) aggiungere, in fine, le seguenti parole: disponendo una parte fissa e una variabile;
   sopprimere la lettera p);
   all'articolo 2:
    1) al comma 1, sopprimere la lettera a);
    2) al comma 3, lettera a), aggiungere in fine il seguente numero: 9) di essere stati iscritti per almeno due anni, anche non consecutivi, all'Albo degli avvocati ovvero dei notai, ovvero di avere svolto la funzione di giudice di pace o di magistrato onorario per almeno tre anni;
    3) al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) nel procedimento di accesso mediante concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), prevedere l'attribuzione di un punteggio da riconoscere a favore di coloro che hanno già esercitato funzioni giudiziarie a titolo onorario;
    4) al comma 3, lettera e), dopo le parole: per titoli aggiungere le seguenti: ed esami e sopprimere le parole da: ad istruire fino alla fine della lettera;
    5) al comma 4, sostituire ovunque ricorrano le parole:
circondario e circondario del tribunale con le seguenti: distretto della corte di Appello;
    6) sopprimere il comma 15;
   b)
sostituire, ovunque ricorrano, nel testo del disegno di legge, le parole onorario, onoraria e onorari con, rispettivamente, le seguenti: ausiliario, ausiliaria ed ausiliari.