Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. I magistrati onorari, che siano eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare, i magistrati onorari sono altresì collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato in caso di elezione a sindaco, presidente dalla provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale ai fini dell'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000.