Al comma 13, alla lettera e), sostituire la frase: prevedere che in favore dei magistrati onorari che raggiungono gli obiettivi fissati a norma della lettera f) deve essere corrisposta la parte variabile dell'indennità in misura non inferiore al 115 per cento e non inferiore al 50 per cento della parte fissa dovuta a norma delle lettere b) e c), anche in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi, con la frase: il trattamento economico dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari è composto da un'indennità fissa – non inferiore ad euro 36.000,00 lordi annui – e da indennità variabili – correlate al numero dei provvedimenti emessi – tutte cumulabili tra loro;