Al comma 1, lettera b), aggiungere le seguenti parole: nella misura compresa tra le unità dei giudici di pace e dei giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo le quella maggiorata in misura non superiore allo 0,1 per cento.