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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.22. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3672

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/04/2016  [ apri ]
2.22.

  Al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) prevedere che gli avvocati che svolgono la funzione di magistrato onorario non possano, nei successivi cinque anni dalla cessazione dell'incarico, rappresentare, assistere o difendere le parti nei confronti delle quali hanno svolto funzioni giudiziarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b).