Al comma 17, lettera b), aggiungere il seguente numero:
5-bis) prevedere che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 da almeno sei anni, sono confermati nell'incarico per ulteriori mandati, ciascuno di durata quadriennale, fino al settantesimo anno di età.