Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: prevedere e regolamentare il potere del Presidente del Tribunale di coordinare i Giudici Onorari con le seguenti: prevedere e regolamentare il potere del Presidente del Tribunale qualora eccezionali esigenze di servizio lo richiedano e qualora la durata dei processi innanzi al Giudice di Pace si attesti notevolmente al di sotto dei limiti previsti dalla legge 24 marzo 2001 n. 89 di applicare, con suo decreto, uno o più giudici onorari di pace, previo loro consenso, al Tribunale al fine di definire i processi pendenti.