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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.01. in Assemblea riferita al C. 3672

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/04/2016  [ apri ]
8.01.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Proroga del magistrati onorari in servizio).

  1. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 maggio 2016 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 maggio 2016 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1o giugno 2016 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016.
  2. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 maggio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2016».

ident. 8.03.