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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.82. in Assemblea riferita al C. 3672

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/04/2016  [ apri ]
2.82.

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
  13-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 13 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere che si applichino ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, i criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di cui al comma 17, lettera a), numero 1) per la liquidazione delle indennità spettanti ai vice procuratori onorari, con una maggiorazione del 100 per cento delle medesime e un tetto annuale massimo di euro 50 mila lordi;
   b) individuare e regolare per i magistrati onorari di cui alla lettera a) un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità;

  13-ter. Dall'attuazione del comma 13-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.