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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.80. in Assemblea riferita al C. 3672

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/04/2016  [ apri ]
2.80.

  Al comma 13, alinea, dopo le parole: lettera n), aggiungere le seguenti:, salvo quanto previsto al comma 17, lettera a-bis).

  Conseguentemente, al comma 17:
   dopo la lettera
a), aggiungere la seguente:
    a-bis)
disciplinare il regime transitorio dei magistrati onorari in servizio da almeno sei anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, sulla base dei seguenti criteri:
     1) prevedere la facoltà di optare per il regime di incompatibilità con altre professioni o comunque attività da lavoro dipendente, se in corso, mediante sospensione o aspettativa per tutta la durata dell'incarico, e conseguentemente prevedere, per chi eserciti la predetta facoltà, la conferma nell'incarico per ulteriori mandati, ciascuno di durata quadriennale, fino al settantesimo anno di età, e l'attribuzione del compenso in misura fissa e graduata in funzione dell'anzianità;
     2) prevedere per i magistrati onorari che abbiano esercitato la facoltà di cui al numero 1), la continuità contributiva nei rispettivi fondi previdenziali ed altresì l'iscrizione presso il fondo INPS dei magistrati privi di fondo previdenziale.;
   lettera b), numero 5), dopo le parole: prevedere che aggiungere le seguenti:, salvo quanto previsto dalla lettera a-bis);
   lettera c), dopo le parole: prevedere che aggiungere le seguenti:, salvo quanto previsto dalla lettera a-bis).

ident. 2.201.