Al comma 13, sostituire la lettera l) con la seguente:
l) prevedere un regime previdenziale e assistenziale per tutti i magistrati onorari;
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
m) prevedere per i magistrati onorari in servizio con un'anzianità pari ad otto anni un'indennità fissa ed una indennità variabile, complessivamente determinata, facendo riferimento alla figura professionale di riferimento che abbia superato la prima valutazione di professionalità.