Al comma 13, sostituire la lettera e), con la seguente:
e) stabilire che il trattamento economico dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari è composto da un'indennità fissa, non inferiore ad euro 36.000 lordi annui, e da indennità variabili, correlate al numero dei provvedimenti emessi, tutte cumulabili tra loro;.