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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.28. in Assemblea riferita al C. 3672

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/04/2016  [ apri ]
2.28.

  Al comma 4, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
   f) prevedere che i magistrati onorari, in caso di gravidanza, infortunio, malattia o assunzione di alcuno degli incarichi di cui alla lettera a), numeri 1) e 4), siano sospesi dal servizio e vi siano riammessi secondo le stesse modalità previste in caso di collocamento in aspettativa o in congedo dei magistrati di ruolo per i medesimi motivi;
   g) prevedere che il servizio prestato come magistrati onorari dagli avvocati che abbiano richiesto la cancellazione dall'albo professionale possa essere ritenuto equipollente all'iscrizione nell'albo professionale ai fini del computo dell'anzianità di iscrizione all'albo professionale per un eguale periodo, ai fini dell'eventuale iscrizione presso la Cassa forense e ai fini dell'accesso all'abilitazione per il patrocinio davanti alle magistrature superiori;
   h) prevedere che, durante lo svolgimento dell'incarico di magistrato onorario, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto a tempo indeterminato, salve le più favorevoli disposizioni della contrattazione collettiva, possano essere posti, a domanda, in aspettativa senza assegni, non sottoposta a limiti di tempo, di durata non inferiore a sei mesi e cumulabile con quella prevista da altre disposizioni di legge, regolamentari o contrattuali, maturando in tale periodo la sola anzianità di servizio e contributiva e mantenendo il diritto all'assegnazione presso la sede lavorativa di appartenenza.