Al comma 17, lettera a), sopprimere il numero 3).
Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire il numero 4) con il seguente:
4) prevedere che quanto previsto dal numero 2) si applichi anche ai magistrati onorari che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla scadenza dei tre quadrienni, i quali possono essere, a norma di quanto previsto dal predetto numero 2), confermati sino al raggiungimento del limite massimo di età di settanta anni.