Al comma 6, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) prevedere che le funzioni di cui alla lettera b), numero 1), siano svolte dai vice procuratori onorari nel primo quadriennio dell'incarico e, in casi di necessità, dai vice procuratori onorari già confermati, secondo oggettivi criteri di turnazione e, comunque, per non più di sei mesi;