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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.205. in Assemblea riferita al C. 3672

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/04/2016  [ apri ]
2.205.

  Sostituire il comma 17 con il seguente:
  17. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), il Governo, nel disciplinare le attività delegabili ai vice procuratori delegati, si attiene al seguente principio e criterio direttivo: prevedere che i titolari dell'ufficio del processo presso la procura della Repubblica possono delegare, sulla base delle esigenze organizzative dell'ufficio, al vice procuratore delegato l'esercizio delle seguenti funzioni:
   1) la funzione di pubblico ministero in tutti i procedimenti penali di cui al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
   2) la funzione di pubblico ministero, nelle udienze e nei procedimenti e secondo i criteri di cui all'articolo 72, commi primo e secondo, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché nei procedimenti davanti al giudice per l'udienza preliminare;
   3) su delega, controfirmata dal procuratore generale presso la corte d'appello, la funzione di pubblico ministero di udienza in tutti i procedimenti penali di appello avverso le sentenze del tribunale monocratico, secondo i criteri di cui all'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, e successive modificazioni;
   4) assistenza dei magistrati designati alla trattazione dei procedimenti di cui ai numeri 1) e 2) ai sensi dell'articolo 70, comma 3, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in fase di indagini preliminari ed in fase di udienza, compiendo tutti gli atti preparatori, necessari o utili;
   5) coordinamento dei tirocinanti e dei vice procuratori onorari.