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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.80. in Assemblea riferita al C. 3672

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/04/2016  [ apri ]
1.80.

  Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
  r-bis) prevedere per i magistrati onorari in servizio da almeno sei anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi attuativi, un regime transitorio che assicuri loro a richiesta, previa verifica quadriennale e sospensione o aspettativa legale dalle altre attività lavorative, il rinnovo dei mandati, nell'ambito delle dotazioni previste, fino all'età di settanta anni con retribuzione fissa e continuità contributiva nei rispettivi fondi previdenziali o l'iscrizione presso il fondo INPS per chi ne è privo.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 17:
   alinea, sostituire le parole:
lettera r) con le seguenti: lettere r) e r-bis);
   dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

    2-bis) in deroga a quanto previsto al numero 2, prevedere che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, da almeno sei anni, sono confermati nell'incarico per ulteriori mandati, ciascuno di durata quadriennale, fino al settantesimo anno di età, nell'ambito delle dotazioni previste.