Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Abrogazioni).
1. Il comma 609 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 6.650.275 euro per l'anno 2016 e in 7.550.275 euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.