Al comma 13, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
m) prevedere che i magistrati onorari già titolari di distinti redditi da lavoro autonomo a da lavoro dipendente possano alimentare le attuali gestioni previdenziali versando presso i rispettivi enti previdenziali di appartenenza anche gli oneri contributivi correlati allo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie.