Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:, nella misura compresa tra le unità dei giudici di pace e dei giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 e quella maggiorata in misura non superiore allo 0,1 per cento.