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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.29. in Assemblea riferita al C. 3672

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/04/2016  [ apri ]
2.29.

  Al comma 4, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
   f) prevedere che i magistrati onorari, in caso di gravidanza, infortunio, malattia o assunzione di alcuno degli incarichi di cui al comma 4, lettera a), numeri 1) e 4), siano sospesi dal servizio e vi siano riammessi secondo le stesse modalità previste in caso di collocamento in aspettativa o in congedo dei magistrati di ruolo per i medesimi motivi;
   g) prevedere che il servizio prestato come magistrati onorari dagli avvocati che abbiano richiesto la cancellazione dall'albo professionale possa essere ritenuto equipollente all'iscrizione nell'albo professionale ai fini del computo dell'anzianità di iscrizione all'albo professionale per un eguale periodo, ai fini dell'eventuale iscrizione presso la Cassa forense e ai fini dell'accesso all'abilitazione per il patrocinio avanti alle magistrature superiori.